Al fine di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, nell’autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa (DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012) per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative.
La normativa prevede una serie di requisiti affinché una società possa qualificarsi come startup innovativa:
- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di sessanta mesi;
- è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.
Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:
- “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.
Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa”.
Al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”la normativa prevede per le start up innovative alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori che sono state modificate nella legge di bilancio 2017. In particolare, l’art. 29 del citato DL n. 179/2012 riconosce in capo agli investitori la seguente agevolazione nella forma di detrazione / deduzione:
- detrazione IRPEF del 19% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a € 500.000, per ciascun periodo d’imposta (commi 1 e 3);
Con l’aggiunta del comma 3-bis al citato art. 29 è confermato che dal 2017 l’investimento massimo detraibile è aumentato a € 1.000.000;
- deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta (commi 4 e 5).
Con la modifica dei commi 3 e 5, è confermato che ai fini della detraibilità / deducibilità l’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (anziché 2).
In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico, il comma 7 dispone che:
- la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 25%;
- la deduzione IRES spetta in misura pari al 27%.
Con l’aggiunta dell’art. 7-bis è confermato che dal 2017 la suddetta detrazione (19% – 25%) /deduzione (20% – 27%) è aumentata al 30%.